Verbali della Guardia di Finanza in mare: natura dell’accertamento e strumenti di tutela

L’intensificazione dei controlli in mare da parte della Guardia di Finanza ha determinato un significativo aumento delle contestazioni amministrative nei confronti di proprietari, armatori, comandanti e utilizzatori di unità da diporto.

Le verifiche possono riguardare molteplici profili, tra cui la regolarità della documentazione di bordo, il possesso delle dotazioni di sicurezza, il rispetto della normativa sul diporto commerciale, gli adempimenti doganali e fiscali, nonché le recenti disposizioni introdotte dal Codice della Nautica da Diporto.

In tale contesto, è opportuno chiarire quali siano gli strumenti di tutela a disposizione del destinatario di un verbale di accertamento e quali errori sia opportuno evitare sin dalle prime fasi del procedimento.

La contestazione immediata della violazione

Nella maggior parte dei controlli in mare la violazione viene contestata immediatamente al soggetto ritenuto responsabile.

L’immediatezza della contestazione non deve tuttavia indurre a ritenere che la sanzione sia già stata definitivamente irrogata.

Il verbale redatto dagli operanti costituisce infatti, di regola, l’atto con cui viene formalizzato l’accertamento della presunta violazione e avviato il procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge n. 689 del 1981. L’accertamento contenuto nel verbale conserva certamente un rilevante valore probatorio, ma non esaurisce il procedimento amministrativo né preclude l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato.

Il verbale è immediatamente impugnabile?

La risposta, nella generalità dei casi, è negativa.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il verbale di accertamento e contestazione costituisce un atto endoprocedimentale, destinato a confluire nel successivo procedimento sanzionatorio. Proprio per tale ragione esso non è normalmente suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.

Il destinatario della contestazione non deve pertanto rivolgersi immediatamente al giudice, ma utilizzare gli strumenti difensivi previsti nell’ambito del procedimento amministrativo.

L’eventuale tutela giurisdizionale verrà esercitata, di regola, soltanto avverso il successivo provvedimento sanzionatorio conclusivo.

Gli scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981

La fase più delicata e, spesso, più efficace sotto il profilo difensivo è quella successiva alla contestazione.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, l’interessato può infatti trasmettere all’autorità competente scritti difensivi e documentazione, chiedendo l’archiviazione del procedimento.

Si tratta di un passaggio frequentemente sottovalutato dagli operatori del settore nautico, nonostante proprio in questa fase possano essere evidenziati errori di accertamento, inesattezze tecniche, carenze istruttorie o erronee interpretazioni della normativa applicabile.

L’esperienza pratica dimostra come numerose contestazioni possano essere ridimensionate o superate mediante la produzione di documentazione tecnica, certificazioni, registri di bordo, contratti di charter, documentazione doganale o altri elementi idonei a ricostruire correttamente i fatti oggetto di verifica.

L’ordinanza-ingiunzione e la successiva opposizione

Qualora l’autorità ritenga infondate le difese presentate, il procedimento può concludersi con l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione.

Solo a questo punto sorge normalmente il diritto di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria competente.

L’opposizione consente di sottoporre al vaglio del giudice tanto la correttezza del procedimento amministrativo quanto la fondatezza dell’accertamento compiuto dagli organi di controllo, permettendo una piena verifica dei presupposti della pretesa sanzionatoria.

Le misure cautelari e i provvedimenti immediatamente lesivi

Diversa è la situazione nel caso in cui il controllo sfoci nell’adozione di provvedimenti aventi efficacia immediata, quali sequestri, fermi amministrativi, ritiri di documenti o altre misure limitative della disponibilità dell’unità.

In tali ipotesi occorre valutare caso per caso la disciplina applicabile e i rimedi specificamente previsti dall’ordinamento, poiché la tutela può rendersi necessaria già nelle immediatezze dell’accertamento.

La distinzione tra semplice contestazione della violazione e adozione di misure cautelari assume pertanto un rilievo centrale nell’individuazione della corretta strategia difensiva.

Considerazioni conclusive

Contrariamente a quanto spesso si ritiene, il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo in mare non coincide normalmente con il provvedimento sanzionatorio definitivo e non è, nella generalità dei casi, immediatamente impugnabile.

La difesa dell’interessato deve essere impostata sin dalla fase amministrativa mediante la predisposizione di puntuali osservazioni e scritti difensivi, riservando l’eventuale tutela giurisdizionale alla successiva impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione.

In un settore caratterizzato da una normativa particolarmente tecnica e da frequenti interferenze tra disciplina nautica, fiscale e doganale, una corretta gestione della fase immediatamente successiva all’accertamento può spesso risultare decisiva per l’esito del procedimento.

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